L’”onere di contestazione” fa discutere

L’”onere di contestazione” fa discutere
19 Dicembre 2016: L’”onere di contestazione” fa discutere 19 Dicembre 2016

Com’è noto, il legislatore ha recepito il principio di matrice giurisprudenziale dell’”onere di contestazione”, integrandolo nella disposizione dettata dal primo comma dell’art. 115 c.p.c. (così modificato dall’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69). L’ennesima “novella” si inquadra nella tendenza alla semplificazione del processo civile che dovrebbe contribuire a diminuirne la durata. Si discute tuttavia in giurisprudenza (non meno che in dottrina) sulla portata di tale onere e soprattutto sul termine entro il quale dovrebbe essere adempiuto, come dimostrano due fra i diversi provvedimenti giudiziari che se ne sono occupati.L’ordinanza 30 aprile 2014 del Giudice monocratico del Tribunale di Treviso, ad esempio, ha rigettato le prove testimoniali capitolate dall’attore che non aveva contestato specificamente né alla prima udienza, né nella sua prima memoria ex art. 183 c.p.c. i fatti di segno contrario che il convenuto aveva allegato nella propria comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice trevigiano ha infatti ritenuto che l’onere anzidetto debba essere adempiuto “nella prima difesa utile”, e cioè nel caso specifico alla prima udienza, o quanto meno, secondo un diverso orientamento, “con il deposito della prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.”.La sentenza n. 9081/2014 del Tribunale di Milano, invece, ha analizzato i diversi orientamenti esistenti in materia, aderendo a quello per cui il termine ultimo per l’adempimento del suddetto onere coinciderebbe con quello prescritto per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto “proprio con tale memoria è possibile “replicare alle domande ed alle eccezioni” della controparte. Tuttavia, il rimando normativo non risulta corretto, poiché la disposizione invocata dal Tribunale di Milano in realtà prevede che entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c. ciascuna parte possa “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte”, ciò che può esser fatto, a seconda dei casi alla prima udienza (art. 183, V comma c.p.c.) o con la prima memoria (ex art. 183, VI comma, n. 1). Pertanto, la disposizione non riguarda invece le allegazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio, e cioè nella citazione e nella comparsa di costituzione risposta, riguardo alle quali una “contestazione specifica” formulata solamente nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non potrebbe certo reputarsi tempestiva. Ne consegue che, in realtà, il termine in questione varia a seconda dell’atto e del momento processuale nel quale una determinata allegazione viene formulata, essendo onere della controparte processuale di contestare la nella “prima difesa” immediatamente successiva.

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